Livello approfondimento: Base.
In queste sere afose d’agosto spuntano come funghi iniziative musicali all’aperto, organizzate in spazi pubblici, all’esterno di attività commerciali o anche nelle feste di paese.
Spesso queste iniziative musicali, a volte anche di alto livello artistico, generano conflitti nell’intorno abitativo circostante, soprattutto nelle residenze vicinorie, il più delle volte obbligate a tenere le finestre aperte per la presenza di alte temperature, e per questo soggette magari fino a tarda ora a pressioni acustiche oltre i limiti di legge.
Diciamo che molto spesso i residenti prossimi a queste aree o esercizi dove vengono svolte attività musicali dal vivo, sono anche informati sulla classificazione acustica comunale nelle zone di riferimento e dei limiti assoluti di immissione stabiliti, e i più intraprendenti, sfruttando le nuove tecnologie e le piattaforme degli smartphone scaricano le più svariate applicazioni fonometriche per il controllo e la verifica del rumore.
Diciamo subito che queste applicazioni, anche quelle più serie e complesse non possono logicamente arrivare a possedere le caratteristiche – se non altro per questione di hardware – di un fonometro integratore di classe 1 che è l’unico strumento che la legge prescrive per la determinazione del rumore ai sensi della legge quadro 447/1995 e dei relativi decreti attuativi.
Senza soffermarci sulla necessità anche di calibrazione strumentale, oltre a questo insuperabile – per ragioni di costo – aspetto del fonometro di classe 1, ne esiste un altro altrettanto problematico che è quello che ogni misurazione fonometrica deve essere compiuta da un tecnico competente in acustica ambientale, e non basta essere geometri, ingegneri, architetti o fisici per diventarlo.
Quindi tutti coloro che volessero misurare il rumore con queste applicazioni sappiano a termini di legge, che la misura sarà del tutto priva di ogni significato strumentale, fisico o legale, e che l’unico modo per conoscere se il rumore supera o meno i limiti è quello di rivolgersi ad un tecnico acustico.
Anche perché come tutti i tecnici acustici sanno, non si tratta di misurare il livello assoluto di immissione, bensì quello differenziale di immissione negli ambienti abitativi che è ben altra cosa, e che non può essere misurato premendo semplicemente un tasto dello strumento.
Quindi per tutti coloro alle prese con fastidiose attività musicali estive all’aperto, il consiglio è quello di rivolgersi al sindaco nel caso di manifestazioni con carattere periodico e prolungato nella stagione, al fine di far intervenire l’ARPA, agenzia regionale per l’ambiente che è l’organo tecnico pubblico preposto a queste misurazioni.
I tecnici acustici dell’ARPA stabiliranno con precisione il supero o meno dei limiti di legge e di norma non costano nulla all’utente disturbato, perché intervengono su richiesta dell’Amministrazione comunale.
Per tutte le attività musicali di tipo occasionale invece il consiglio è ancora quello di rivolgersi al sindaco per conoscere se l’attività musicale sia stata autorizzata in deroga ai limiti di legge di cui all’art 6 della legge quadro.
Nel caso non fosse autorizzata, sarà facoltà del sindaco una volta verificata la tipologia di attività musicale e la distanza della stessa dalle abitazioni vicinorie, porre in essere diffide oppure provvedimenti ostativi temporanei o definitivi.