admin – rumore.it http://www.rumore.it 30 anni di esperienza in acustica - 340 0664170 Wed, 14 Sep 2016 08:30:48 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.29 L’importanza del collaudo acustico negli edifici http://www.rumore.it/?p=246 http://www.rumore.it/?p=246#respond Thu, 07 Jan 2016 09:41:46 +0000 http://www.rumore.it/?p=246 P1010831               

Livello approfondimento: Base

Il fatto che recentemente sempre più  tecnici comunali inizino a richiedere il collaudo acustico dell’edificio al fine del rilascio del certificato di abitabilità, pone il costruttore, ma anche il progettista e direttore dei lavori, nella condizione di ben considerare il rispetto dei requisiti acustici passivi e le disposizioni impartite dal tecnico acustico.

Molto spesso infatti la relazione preliminare sul rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5 dicembre 1997, è vista come un mero atto burocratico, da recapitare  preliminarmente all’ufficio tecnico comunale, o agli acquirenti, al fine di confermare il rispetto dei requisiti acustici di legge che sono comunque ancora tutti da verificare, in quanto solo il relativo collaudo certifica la loro effettiva presenza.

Oltre che per adempiere alle prescrizioni degli uffici tecnici comunali, il collaudo acustico andrebbe sempre svolto a realizzazione compiuta delle unità abitative, al fine di verificare il rispetto della legge prima ancora di aver venduto gli appartamenti o al fine di eliminare gli eventuali  vizi acustici presenti.

Vizi acustici presenti che sempre più spesso generano ricorso all’Autorità giudiziaria con sentenze anche molto pensanti nei confronti dei costruttori e dei terzi chiamati in causa.

Una volta  ultimate le unità abitative anche nelle opere di finitura, e quindi ad esempio con i battiscopa presenti, profili dei serramenti installati e portoncini blindati registrati,  è quindi   utile, prima della vendita delle unità abitative, far eseguire un collaudo acustico da un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto ai rispettivi albi regionali, che è l’unica figura professionale in grado di adempiere alle disposizioni legislative a riguardo.

Dopo la vendita delle unità abitative  infatti risulta molto difficile intervenire per sistemare i requisiti acustici non conformi, sia per la presenza di persone e cose all’interno degli appartamenti, sia per il consenso preventivo dei nuovi proprietari ad ogni indagine acustica e ad ogni eventuale opera di bonifica acustica.

Del resto un collaudo acustico a campione rappresentativo, e quindi limitato a poche unità abitative all’interno dei fabbricati plurifamiliari, ha un costo che orientativamente si attesta sui 1500 – 2000 euro, cifra tale da non impedire una verifica tecnica di importanza fondamentale per la tranquillità legale del costruttore e quella effettiva dei condomini.

 

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Attività musicale rumorosa? risolve il sindaco http://www.rumore.it/?p=226 http://www.rumore.it/?p=226#respond Sat, 29 Aug 2015 20:15:06 +0000 http://www.rumore.it/?p=226

Livello approfondimento: Base.

In queste sere afose d’agosto spuntano come funghi iniziative musicali all’aperto, organizzate in spazi pubblici, all’esterno di attività commerciali o anche nelle feste di paese.

Spesso queste iniziative musicali, a volte anche di alto livello artistico, generano conflitti nell’intorno abitativo circostante, soprattutto nelle residenze vicinorie, il più delle volte obbligate a tenere le finestre aperte per la presenza di alte temperature, e per questo soggette magari fino a tarda ora  a pressioni acustiche oltre i limiti di legge.

Diciamo che molto spesso i residenti prossimi a queste aree o esercizi dove vengono svolte attività musicali dal vivo, sono anche informati sulla classificazione acustica comunale nelle zone di riferimento e dei limiti assoluti di immissione stabiliti, e i più intraprendenti, sfruttando le nuove tecnologie e le piattaforme degli smartphone scaricano le più svariate applicazioni fonometriche per il controllo e la verifica del rumore.

Diciamo subito che  queste applicazioni, anche quelle più serie e complesse non possono logicamente arrivare a possedere le caratteristiche – se non altro per questione di hardware –  di un fonometro integratore di classe 1 che è l’unico strumento che la legge prescrive per la determinazione del rumore ai sensi della legge quadro 447/1995 e dei relativi decreti  attuativi.

Senza soffermarci sulla necessità anche di calibrazione strumentale, oltre a questo insuperabile – per ragioni di costo – aspetto del fonometro di classe 1, ne esiste un altro altrettanto problematico che è quello che ogni misurazione fonometrica deve essere compiuta da un tecnico competente in acustica ambientale, e non basta essere geometri, ingegneri, architetti o fisici per diventarlo.

Quindi tutti coloro che volessero misurare il rumore con queste applicazioni sappiano a termini di legge, che la misura sarà del tutto priva di ogni significato strumentale, fisico o legale, e che l’unico modo per conoscere se il rumore  supera o meno i limiti è quello di rivolgersi ad un tecnico acustico.

Anche perché come tutti i tecnici acustici sanno, non si tratta di misurare il livello assoluto di immissione, bensì quello differenziale di immissione negli ambienti abitativi che è ben altra cosa, e che non può essere misurato premendo semplicemente un tasto dello strumento.

Quindi per tutti coloro alle prese con fastidiose attività musicali estive all’aperto, il consiglio è quello di rivolgersi al sindaco nel caso di manifestazioni con carattere periodico e prolungato nella stagione, al fine di far intervenire l’ARPA, agenzia regionale per l’ambiente che è l’organo tecnico pubblico preposto a queste misurazioni.

 I tecnici acustici dell’ARPA stabiliranno con precisione il supero o meno dei limiti di legge e di norma non costano nulla all’utente disturbato, perché intervengono su richiesta dell’Amministrazione comunale.

Per tutte le attività musicali di tipo occasionale invece il consiglio è ancora quello di rivolgersi al sindaco per conoscere se l’attività musicale sia  stata autorizzata in deroga ai limiti di legge di cui all’art 6 della legge quadro.

Nel caso non fosse autorizzata, sarà facoltà del sindaco una volta verificata la tipologia di attività musicale e la distanza della stessa dalle abitazioni vicinorie, porre in essere diffide oppure provvedimenti ostativi temporanei o definitivi.

impatto4-bar

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L’indice di valutazione che non perdona. http://www.rumore.it/?p=188 http://www.rumore.it/?p=188#respond Tue, 04 Aug 2015 16:02:54 +0000 http://www.rumore.it/?p=188

Livello approfondimento: Base

Tra i requisiti acustici riportati nel DPCM 5 dicembre 1997, ne esiste uno che è quello che più di tutti si presta ad interpretazioni e discussioni tra progettisti e direttori dei lavori, non già tra i tecnici acustici che invece lo conoscono bene e sanno come affrontarlo.

E’ questo  il requisito a calpestio, tecnicamente chiamato l’indice del livello di rumore di  calpestio di solai normalizzato.

A differenza dell’indice del potere fono isolante apparente di partizioni  fra ambienti che presuppone l’applicazione  certa e ben specificata in  unità abitative differenti, L’indice a calpestio si applica anche all’interno della stessa abitazione, ad esempio nei solai di ville singole o a schiera, e non solo nelle palazzine tra solai confinanti verticalmente discendenti e ascendenti, ma anche a quelli confinanti lateralmente.

Questa applicazione “semper” non è molto conosciuta  da alcuni operatori del settore che  intendono l’effetto calpestio solo dall’alto al basso, e per questo,  nei piani terra delle palazzine, a volte anche in buona fede, evitano  di posizionare il materassino anticalpestio, con conseguenti insorgere di evidenti problematiche dal lato acustico.

E così facendo l’indice del calpestio laterale ma anche tra solai ascendenti non viene rispettato, facendo insorgere situazioni di conflitto condominiale e – ma questo difficilmente verificabile – anche famigliare.

La mancanza di questo requisito è infatti una delle principali cause dell’insorgenza di contenzioso civile, per via degli effetti acustici a volte insopportabili che evidenziano i condomini.

Nella mia esperienza infatti la mancanza del materassino anticalpestio nei solai, pone il valore dell’indice relativo  di norma intorno a 78 – 80 dB, contro un valore limite di legge di 63 dB negli ambienti residenziali.

L’estrema difficoltà nel produrre  validi rimedi  alla mancanza del materassino anticalpestio, ma anche ad una posa non adeguata  – tutte le soluzioni che non comportano interventi diretti sull’intradosso del solaio sono palliativi – rendono questo requisito il più critico in assoluto tra tutti quelli presenti nel DPCM 5 dicembre 1997.

Nell’immagine un esempio di corretta stratigrafia di un solaio posto al piano terra.

terra

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Le “trappole acustiche” nei tetti in legno. http://www.rumore.it/?p=184 http://www.rumore.it/?p=184#respond Tue, 04 Aug 2015 14:51:16 +0000 http://www.rumore.it/?p=184

Livello approfondimento: Base

Nel caso di ville a schiera con il tetto in legno, molto spesso errori progettuali portano a conflitti acustici tra locali abitativi di  unità residenziali confinanti.

Nei locali sottotetto infatti, anche quelli destinati a permanenza continuativa di persone, spesse volte l’isolamento acustico lascia a desiderare, nonostante sia cultura consolidata  che il tetto in legno sia molto  più debole acusticamente di una copertura in calcestruzzo e laterizio classica.

Raramente infatti la muratura di delimitazione fra unità abitative viene prolungata oltre la falda  della copertura, come acusticamente sarebbe buona regola,  e questo porta all’insorgenza di vistosi “ponti acustici” tra la parte di muratura dove la copertura appoggia e il tetto stesso.

In sostanza il rumore di tipo aereo esce dalla copertura acusticamente debole della prima unità abitativa ed entra nella seconda e viceversa, proprio per via della diversa impedenza acustica dei materiali murari classici e quelli in legno.

Per ovviare a questa situazione è doveroso rafforzare con lamine acustiche la copertura, subito dopo l’assito interno e soprattutto provvedere alla realizzazione delle cosidette “trappole acustiche” , che posizionate tra la parte finale della muratura e la copertura ostacolano le onde propagatrici del rumore.

Trappole acustiche – che sono sostanzialmente setti di separazione – con larghezza minima pari allo spessore della muratura fino a valori di due volte superiori nel caso non sia possibile posizionare le lamine acustiche a  copertura  di una vasta superficie  del tetto.

La composizione di detti setti di separazione varia con la composizione stratigrafica della copertura stessa, ma sostanzialmente si tratta di posizionare materiali a diversa densità e fono impedenza, come quelli evidenziati nell’immagine a titolo di esempio.

In assenza di questi accorgimenti, per risolvere le problematiche acustiche una volta verificate, a meno di riposizionare la copertura,  non esiste altra soluzione che agire direttamente dall’interno dei locali stessi posizionando sistemi incrementativi del potere fono isolante della soffittatura in legno, che daranno luogo  inevitabilmente  a cambiamenti estetici dell’assito ligneo e diminuzione dell’altezza dei locali.

Da qui la necessità di una buona progettazione acustica degli ambienti abitativi, con la stesura di adeguata relazione sui requisiti acustici passivi  ai sensi del DPCM  5 dicembre 1997.

Disegni  particolari isolamento

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L’importanza del collaudo acustico nell’isolamento standardizzato di facciata http://www.rumore.it/?p=100 http://www.rumore.it/?p=100#respond Thu, 30 Jul 2015 19:34:13 +0000 http://www.rumore.it/?p=100  

Livello approfondimento: Medio

L’indice di isolamento acustico standardizzato di facciata di cui all’allegato A  del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, in base all’esperienza dello scrivente e’ il requisito acustico meno rispettato tra tutti quelli stabiliti nel decreto  per via del considerevole valore limite espresso,  in rapporto ai sistemi edilizi normalmente impiegati nelle costruzioni.

Il valore minimo infatti da rispettare varia dai 40 dB negli edifici adibiti a residenza ed uffici ai 48 dB per gli edifici scolastici.

Sono valori che richiedono una particolare attenzione sia in fase progettuale che in fase di realizzazione visto che l’aspetto acustico in edilizia non perdona il minimo errore e, a differenza dell’aspetto termico, non e’ suffragato solo da calcoli ma anche da collaudi in opera a certificare la conformita’ dell’intervento.

Capita molto spesso infatti che corrette procedure di calcolo e algoritmi consolidati di progettazione acustica non trovino poi riscontro nelle prove di collaudo effettuate, soprattutto per via di difetti di posa e di montaggio degli elementi che compongono la facciata dell’edificio.

I punti critici di una facciata sono sostanzialmente due: i serramenti e le prese di areazione, visto che la cassa muraria e’ solitamente in grado di resistere a sovrapressioni acustiche con limiti ben maggiori di quelli stabiliti per la facciata.

Determinazioni analitiche in fase progettuale permettono di dimensionare il potere fonoisolante  richiesto al sistema serramento, comprensivo di eventuale cassonetto e il valore di isolamento acustico richiesto ai silenziatori  delle prese d’aria, ma la posa in opera di questi elementi risulta di fondamentale importanza per la conformita’ acustica dell’insieme.

E come il piastrellista e’ in primo responsabile di eventuali  difetti di isolamento acustico a calpestio, in solai ben progettati acusticamente , il serramentista riveste identico ruolo per gli eventuali difetti dell’isolamento acustico di facciata.

In un recente collaudo acustico in provincia di Milano misurando l’indice di isolamento standardizzato di facciata e trovando un valore di 32 dB (il limite minimo come detto e’ 40 dB) abbiamo voluto visionare  il progetto acustico non prima di verificare col fonometro valori istantanei di immissione molto variabili in prossimita’ delle aperture finestrate.

Dall’esame della documentazione  acustica spiccavano eccellenti valori di potere fonoisolante della muratura dello spessore di oltre 40 cm e buoni valori di fonoisolanza delle superfici vetrate con sistema serramento+vetro di 38 dB e cassonetto isolato acusticamente.

Verificando poi l’indice del potere fonoisolante delle partizioni verticali di separazione ambienti poste in vicinanze delle aperture finestrate, e notando anche qui valori non conformi (presenza di evidenti fiancheggiamenti laterali) nonostante la consistenza dimensionale, si e’ avuta la prova lampante di una carente e approssimativa installazione  dei serramenti.

Imponendo ad un serramentista per nulla convinto la rimozione di  finestre e cassonetti e la loro posa a regola d’arte con l’utilizzo di prodotti in schiuma poliuretanica a bassa spinta di espansione , accoppiata ad apposito  nastro guarnizione sigillante,  e rifacendo il collaudo della facciata con le stesse modalita’ precedenti, si sono trovate le migliorie rappresentate nel grafico  posto nell’immagine  seguente.

importanza isolamento facciata3

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In sostanza da un valore dell’indice standardizzato di 32 dB raffigurato sul grafico dal colore rosso si e’ saliti ad un valore 40 dB (colore azzurro) conforme al limite di legge, esclusivamente agendo sulla chiusura (a regola d’arte) dei serramenti, cosa che ha evidentemente comportato anche un beneficio dal lato termico.

Ovviamente dell’operazione ha beneficiato anche l’indice del potere fonoisolante delle partizioni di separazione ambienti aumentato mediamente di 3 dB per via della riduzione dei fiancheggiamenti laterali.

Non e’ sufficiente quindi realizzare un  buon progetto dei requisiti acustici passivi  ma e’ di fondamentale importanza che questo sia supportato da una Direzione lavori attenta e da personale di posa qualificato.

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Gli errori e i rimedi nella posa del materassino desolidarizzante sui solai. http://www.rumore.it/?p=93 http://www.rumore.it/?p=93#respond Thu, 30 Jul 2015 16:46:03 +0000 http://www.rumore.it/?p=93

 

Livello approfondimento: Base

Spesso durante le visite preliminare in cantiere delle partizioni soggette a collaudo acustico, capita di constatare l’esistenza del materassino desolidarizzante, posato anche in maniera corretta, ma posto nella condizione di non espletare appieno la sua funzione resiliente.

Succede infatti che il piastrellista nelle fasi di preparazione dell’intervento elimini per ragioni di comodità operativa la bandella laterale a risvolto o a L sulla muratura perimetrale lasciando il massetto superficiale  senza  il risvolto resiliente (vedi foto sotto).

La posa successiva della pavimentazione stessa a ridosso quindi della muratura  sarà soggetta a ponte acustico evidente, specialmente se viene fugata la pavimentazione contro la muratura perimetrale.

Questa operazione del tutto  inopportuna,  rende la pavimentazione e la struttura muraria fra loro collaboranti, con l’insorgenza di solidarizzazioni  tali da rendere a volte anche inutile la presenza del materassino resiliente  inserito sotto massetto, con  i successivi  valori di collaudo molto lontani dal limite stabilito dal  DPCM 5 dicembre 1997.

Il collegamento strutturale  tra le superfici  normali esistenti andrà quindi  demolito, tagliando con flessibile o altra operatrice  la linea di contatto tra la pavimentazione e la muratura fino a riprendere il materassino sottostante  e per tutta la lunghezza del perimetro dei locali.

Si tratterà poi di inserire nello scasso lineare nuovo materiale resiliente e di rifinire con la posa di battiscopa opportunamente sollevato dalla pavimentazione.

Operazioni non propriamente semplici che comunque non determineranno automaticamente il ripristino delle particolarità resilienti del materassino inserito ma un abbattimento dell’indice di isolamento di calpestio valutabile dai 3 dB ai 7 dB a secondo della accuratezza dell’operazione di desolidarizzazione.

Resta di fondamentale importanza quindi per il direttore dei lavori conferire puntualmente con il piastrellista,  illustrando nel caso  lo scopo della presenza e le caratteristiche delle bande resilienti laterali, al fine di non inficiare con procedure azzardate le particolarità acustiche a calpestio del solaio.

errori posa calpestio

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rumore.it http://www.rumore.it/?p=9 http://www.rumore.it/?p=9#respond Thu, 04 Jun 2015 09:10:44 +0000 http://www.rumore.it/?p=9 TRASFORMIAMO IL RUMORE IN SILENZIO

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